Le origini del museo - Musei in Sicilia

Musei in Sicilia

Visitare un museo è il modo migliore per conoscere, le storie, l'arte, la cultura, la tradizione, locale e non solo
Benvenuti su Musei in Sicilia, il luogo ideale per esplorare il ricco patrimonio artistico e culturale dell'isola. Qui potrete immergervi nelle tradizioni secolari, scoprire l'archeologia e l'etnografia di questa terra affascinante, esplorare la storia popolare e ammirare opere d'arte moderne e tradizionali. Siete pronti a vivere un viaggio indimenticabile tra i musei della Sicilia?

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Le origini del museo

La nascita dei musei è dovuta principalmente alla soppressione degli ordini religiosi ed alla volontà di pochi, che con lungimiranza hanno avuto l’intento e la consapevolezza di salvaguardare il sapere patrio grazie alla creazione di musei civici o locali con il preciso intento di affermare l’identità culturale, prima che andasse persa, svenduta e smembrata nelle successioni ereditarie. Successivamente i musei più importanti sono diventati uffici delle soprintendenze, altri sono diventati musei delle arti contadine, musei di arte sacra, musei etnoantropologici, musei di arte contemporanea, tutti con il preciso intento di salvaguardare e fornirci una memoria storica.
Sono note come leggi Siccardi le leggi n. 1013 del 9 aprile 1850 e n. 1037 del 5 giugno 1850 dell'allora Regno di Sardegna, che abolirono i privilegi goduti fino ad allora dal clero cattolico. il guardasigilli Giuseppe Siccardi propose le Leggi Siccardi, subito approvate a gran maggioranza dalla Camera, nonostante le resistenze dei conservatori più legati alla Chiesa cattolica. Resistenze dovute soprattutto all'abolizione di tre grandi privilegi che il clero godeva nel Regno. Tali privilegi erano il foro ecclesiastico, un tribunale che sottraeva alla giustizia laica gli uomini di Chiesa giudicati da un tribunale separato, il diritto di asilo, ovvero l'impunità giuridica di coloro che chiedevano rifugio nelle chiese, e la manomorta, l'inalienabilità dei possedimenti immobiliari ecclesiastici. la Legge n. 3036 del 7 luglio 1866 con cui fu negato il riconoscimento (e di conseguenza la capacità patrimoniale) a tutti gli ordini, le corporazioni, e le congregazioni religiose regolari, che avessero carattere ecclesiastico. I beni di proprietà di tali enti soppressi furono incamerati dal demanio statale, e contemporaneamente venne sancito l'obbligo di iscrizione nel libro del debito pubblico di una rendita del 5% a favore del fondo per il culto.
Il primo riconoscimento ufficiale di "bene culturale" in campo internazionale si ebbe durante la Convenzione dell'Aja firmata il 14 maggio 1954 da quaranta Stati di tutti il mondo e confermata in Italia con la legge del 7 febbraio 1958 (sostituendo per la materia l'articolo 822 del Codice civile del 1942). Le norme sui beni culturali erano essenzialmente accordi per la salvaguardia di questi patrimoni in occasione di eventi bellici, sostenendo che gli attentati ai beni culturali di qualsiasi popolo costituivano una violenza al patrimonio dell'intera comunità internazionale.
In Italia la definizione di "bene culturale" venne via via modellata da alcune commissioni parlamentari tra gli anni sessanta e settanta, che dovevano anche dare indicazioni per la creazione di un futuro dicastero. La prima fu la commissione Franceschini (1964-1967). Poi, tra il 1968 e il 1970 operò la commissione Papaldo.
A Parigi, il 17 novembre 1970, l'Organizzazione delle Nazioni Unite per l'Educazione, la Scienza e la Cultura firmava un una convenzione internazionale per stabilire le misure da adottare per bloccare l'esportazione, importazione e il trasferimento di proprietà in illecito di beni culturali. Vennero definiti in tale ambito come beni culturali:
« Tutti i beni che [...] sono designati da ciascuno Stato come importanti per l'archeologia, la preistoria, la letteratura, l'arte o la scienza »(Convenzione di Parigi, art. 1)Nonostante le difficoltà di dare una concreta realizzazione, nel 1974 un'iniziativa congiunta dell'allora Presidente del Consiglio Aldo Moro e di Giovanni Spadolini ruppe i lungi indugi e decise l'istituzione di un Ministero per i Beni Culturali e Ambientali.
Il ministero venne revisionato più volte fino a giungere all'attuale denominazione di Ministero per i Beni e le Attività Culturali. Grande importanza normativa ebbe la promulgazione del Testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali (Dlgs. n. 490 del 29 ottobre 1999), dove si raggrupparono tutte le norme sulla materia, ponendo particolarmente l'accento sulla tutela dei beni, in attuazione dell'articolo 9 della Costituzione.
Convenzione UNESCO 14 maggio 1954 (l’Aja), “Misure per la protezione dei BBCC in caso di conflitto armato”
Convenzione UNESCO 14 novembre 1970 (Parigi), “Misure adottate per interdire e impedire l’illecita importazione, esportazione e  trasferimento di proprietà dei BBCC”
Convenzione UNESCO 1972, sulla protezione del patrimonio culturale e naturale mondiale
Convenzione UNIDROIT del 24 giugno 1995, sul ritorno internazionale dei BBCC rubati o illecitamente esportati
L 386/1907 Legge 27 giugno 1907, n. 386 (Istituzione soprintendenze antichità e belle arti)
L 688/1912 Legge 23 giugno 1912, n. 688 “Per le antichità e Belle Arti”
dPR 3/1972 Decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 3  “Trasferimento alle Regioni a statuto ordinario delle funzioni amministrative in materia di assistenza scolastica e di musei e biblioteche di enti locali e dei relativi personali e uffici” (artt. 7-11)
DL 657/1974 Decreto-Legge 14 dicembre 1974, n. 657  “Istituzione del Ministero per i Beni Culturali e per l’Ambiente” (convertito nella L 5/1975, riportata di seguito)
dPR 805/1975 Decreto del Presidente della Repubblica 3 dicembre 1975, n. 805 “Organizzazione del Ministero per i beni culturali e ambientali”
Dlgs 112/1998 Decreto Legislativo del 31 marzo 1998, n. 112
“Conferimento di funzioni amministrative dello Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”- Titolo IV, “Servizi alla persona e alla comunità” – Capo V, “Beni e attività culturali”, artt. 148-155


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